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Cessione del Credito ex art. 4 L. 130/1999 ed art. 58 TUB – Prova della cessione del credito

L'adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente surrogato da quelli prescritti in via generale dell' art. 1264 c.c. e, segnatamente, dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma. La notifica al debitore ceduto può utilmente avvenire anche successivamente alla pubblicazione in G.U. rendendo quella specifica cessione ugualmente opponibile.

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