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Flash News 42 2025

Approfondimento degli effetti giuridici della transazione, dei rapporti con gli altri debitori, delle opportunità e dei rischi

Solidarietà tra condebitori

Vi sono situazioni in cui a un creditore si contrappone una pluralità di debitori, definibili condebitori[1][2] (quali, ad esempio, più mutuatari, più cointestatari di un rapporto di conto corrente con saldo a debito, un debitore principale ed uno o più fidejussori impegnati a pagare “a prima richiesta”). 

In queste fattispecie l’obbligazione si definisce in solido[3] e ogni singolo debitore è tenuto ad eseguire l’intera prestazione, con l’effetto di liberare gli altri condebitori dall’obbligazione; questa solidarietà, vantaggiosa per il creditore, è definita passiva[4] (nei rapporti interni tra i condebitori, ai sensi dell’art. 1299 c.c. (Regresso tra condebitori), l’obbligazione, qualificabile come solidale nei rapporti esterni, si divide tra gli stessi, dunque è connotata da parziarietà[5]). 

Pagamento ad opera del condebitore solidale in assenza di accordo; rapporti con il creditore e gli altri condebitori 

In questa circostanza (illustrata per evidenziarne gli effetti e confrontarli con le successive ipotesi negoziali), uno dei condebitori (il solvente) può essere alternativamente chiamato a pagare:

-        l’intero debito[6];

-        la sua sola quota; in tale caso, il creditore può rilasciare al solvente una quietanza:

i)      senza alcuna riserva, rinunziando così alla solidarietà verso il solvente medesimo[7], che non sarà più obbligato nei confronti del creditore[8]. Tuttavia, in ipotesi di insolvenza di uno dei condebitori, la sua parte di debito sarà ripartita tra tutti gli altri, compreso il solvente[9], contro il quale il creditore potrà tornare a rivolgersi;

ii)     con riserva; in questa ipotesi il solvente continua a soggiacere al vincolo di solidarietà, e il creditore potrà tornare a richiedere il pagamento allo stesso, a prescindere dall’eventuale insolvenza degli altri condebitori.

Transazione

La transazione è una modalità bonaria, alternativa all’adempimento spontaneo, con la quale si definisce un’obbligazione[10].

E’ definita dall’art. 1965 c.c. (Nozione), comma 1, come “il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine … o prevengono una lite…”.

Gli elementi essenziali sono:

- l’esistenza di una lite, anche solo potenziale[11], derivante da una oggettiva situazione di incertezza che, nelle diverse opinioni delle parti, investe un determinato rapporto giuridico;

- reciproche concessioni, tramite le quali le parti medesime intendono comporre la situazione di contrasto.

Oggetto della transazione non è il rapporto giuridico, controverso tra le parti, bensì la lite che ne è scaturita o che potrebbe scaturirne, da comporsi mediante reciproche concessioni[12].  

Queste ultime tracciano il confine tra l’istituto in argomento ed altre tipologie negoziali (di cui alla nota n. 10), per cui non vi è transazione in ipotesi di concessioni unilaterali (ove una parte riconosce pienamente il diritto preteso dall’altra); egualmente, si esula dall’ipotesi transattiva in assenza di una situazione di incertezza, qualora la contesa tra le parti sia stata risolta da una sentenza passata in giudicato.

Transazione sull’intero debito o sulla quota

La transazione con un condebitore può riguardare l’intera obbligazione solidale, oppure limitarsi alla quota interna del condebitore stipulante. 

Alla sola prima ipotesi è dedicato l’art. 1304 c.c. (Transazione), comma 1: “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.

Questa dichiarazione integra l’esercizio di un diritto potestativo, attribuito dalla legge ai condebitori in solido rimasti estranei all’intesa transattiva, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti; ne consegue che tale diritto non può essere impedito o limitato da eventuali clausole inserite nel negozio transattivo (che risulterebbero prive di efficacia), in quanto i contraenti dell’accordo non possono disporre di diritti spettanti a soggetti terzi[13]. La dichiarazione non ha termini di decadenza ne’ requisiti di forma, e può avvenire anche nel corso di un eventuale giudizio[14].

In presenza di siffatta dichiarazione, la riduzione dell’ammontare del debito pattuita transattivamente con uno solo dei debitori opererà anche per gli altri condebitori, come se pure loro avessero sottoscritto la stessa transazione, con l’effetto di estinguere l’obbligazione solidale.  

La transazione può, peraltro, avere ad oggetto unicamente la quota (interna) del debitore, quando vi consenta il creditore (che beneficia del vincolo della solidarietà passiva[15]). In tal caso[16], la transazione non interferisce sulla quota (interna) degli altri condebitori e determina lo scioglimento della solidarietà passiva tra condebitore stipulante ed i medesimi condebitori, che permangono obbligati per un debito ridotto (in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente), senza poter invocare la previsione dell’art. 1304 c.c., comma 1[17].

La Cassazione[18] indica che il criterio distintivo per discernere tra una transazione sull’intero (che consente ai condebitori estranei di profittarne) rispetto a una sulla quota, va ravvisato nell’oggetto della transazione (dunque l’intera obbligazione solidale oppure la quota interna del condebitore stipulante), mentre la dottrina si concentra sulla eventuale rinunzia, da parte del creditore, ad ogni maggior pretesa nei confronti degli altri condebitori[19]. L’esatto accertamento della tipologia della transazione è rimesso, caso per caso, al giudice di merito, che vaglierà gli intenti e le finalità perseguite dalle parti del negozio transattivo, focalizzandosi sull’ammontare del pagamento percepito dal creditore. A tale ultimo proposito, anticipiamo che l’eventuale pagamento di un importo, superiore alla quota ideale di debito, può costituire indizio di transazione sull’intero debito[20].  

In merito al contratto bancario di fidejussione, si evidenzia che le relative clausole prevedono espressamente (con poche modifiche tra le formulazioni succedutesi negli anni, indifferentemente dal carattere omnibus o specifico della garanzia), con rubrica (ove presente) “Efficacia della fidejussione”, che: 
“la fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, dal medesimo fidejussore o da terzi, a favore della Banca nell’interesse dello stesso debitore principale[21]”; 

il successivo comma della clausola recita: “Quando vi sono più fidejussori ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito garantito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e le obbligazioni di alcuno dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Banca[22]”.   

Si rileva che le disposizioni di questo comma non hanno ricevuto alcuna censura da parte della Banca d’Italia nell’ambito dell’istruttoria sfociata nel noto provvedimento del 2005, che ha sanzionato di invalidità, per violazione della normativa a tutela della concorrenza, altri articoli, in quanto e solo se applicati in maniera conforme dal sistema bancario; dunque, si può confidare sulla loro effettività e, in caso di contestazioni, resistenza in giudizio[23].

Peraltro, quanto precisato vale esclusivamente per il fidejussore qualificabile come professionista[24]; al contrario, sussiste il rischio che il fidejussore, condebitore, definibile quale consumatore[25], possa impugnare la clausola in questione, ai sensi del Codice del consumo, a motivo della sua natura   vessatoria[26], ottenendone la declaratoria di nullità; la conseguenza consisterebbe nella possibilità, da parte del fidejussore consumatore, di beneficiare degli effetti della transazione stipulata da un confidejussore, dichiarando di volerne profittare.

Pagamento ad opera del condebitore solidale nell’ambito di una transazione; rapporti con il creditore e gli altri condebitori

L’accordo, come precisato, potrà riguardare:

-        l’intero debito; eseguito il pagamento dell’importo concordato (inferiore all’ammontare del credito[27]):

i)                    se tutti gli altri condebitori (ad esclusione dei fidejussori professionisti, previa verifica del testo della garanzia) dichiarano di volerne profittare, il creditore dovrà intendersi definitivamente soddisfatto, con liberazione di tutti i condebitori[28];

ii)                   se nessuno o solo alcuni dei condebitori dichiarano di volerne profittare, nessun effetto si verifica per coloro che non ne profittano, nei confronti dei quali il creditore potrà solidalmente richiedere il credito residuo (risultante dalla differenza tra il credito originario ed il pagamento ricevuto), così pervenendo, in caso di pagamento, ad una soddisfazione integrale[29]; 

-        la quota di debito in capo al solvente; l’effetto consisterà nello scioglimento della solidarietà passiva tra il debitore solvente medesimo e gli altri condebitori, che permangono solidalmente obbligati verso il solo creditore[30].

La somma su cui il creditore ed il solvente si accorderanno potrà essere maggiore, uguale o minore della quota interna del debito del solvente medesimo, e da ciò dipenderà il residuo debito gravante sui condebitori[31] [32]:

i)            se la somma versata sarà pari o superiore alla quota ideale di debito del debitore transigente, il debito residuo si ridurrà in misura corrispondente all’importo pagato;

ii)           se il pagamento sarà inferiore a detta quota ideale, il debito residuo si ridurrà in misura pari alla quota ideale stessa di chi ha transato.

 

* * *

Concludiamo con alcuni suggerimenti operativi; nel valutare l’opportunità di una soluzione transattiva, esaminati, tra i diversi i presupposti:

-        i titoli rappresentativi del credito;

-        eventuali procedure esecutive o concorsuali in essere;

-        eventuali contenziosi giudiziali (afferenti i titoli e/o le procedure ridette) già incardinati o solo paventati;  

-        la cauzionalità dei vari condebitori, distinguendo quella del soggetto con cui si raggiunge l’accordo da quella degli estranei; 

occorrerà ponderare le opportunità, ed i rischi, di negoziare con un condebitore un pagamento relativo all’intera esposizione anziché alla sua quota; in buona sostanza, all’opportunità di un maggior introito, a seguito di una transazione sull’intero, si contrappone il rischio che gli altri condebitori ne possano profittare, con ciò liberandosi.  

Questo evento, che impedirebbe ulteriori azioni di recupero:

i) sarebbe privo di effetti concreti, in ipotesi di impossidenza dei debitori estranei all’originario accordo transattivo;

ii) rappresenterebbe, invece, un vulnus economico in presenza di condebitori estranei maggiormente patrimonializzati e dai quali sarebbe plausibile ottenere rimborsi superiori dal recupero forzoso.

Per quanto esposto, la clausola normalmente inserita nei contratti di fidejussione bancaria dovrebbe escludere l’applicabilità dell’art. 1304 c.c. al cofidejussore non transigente, con le avvertenze  già richiamate nel caso del cofidejussore consumatore.

In sede di predisposizione del negozio transattivo, si ritiene conveniente esplicitare se l’accordo e il conseguente pagamento si riferiscano all’intera pretesa giuridica o ad una quota, riservandosi in quest’ultima ipotesi ogni azione nei confronti degli altri debitori e precisando, ai fini di correttezza, i termini della liberazione del debitore transigente[33]. 

 

*** 
[1] La presente nota trae parziale spunto da un articolo, redatto dall’avv. Marco Riponi e dal dott. Matteo Riponi, pubblicato in data 22/05/2020 sul portale giuridico on-line Diritto.it, network Maggioli Editore.
[2] Diverso significato ha il termine di coobbligato, non espressamente disciplinato dal c.c.; mentre il fidejussore assume un’obbligazione accessoria ad una principale, della quale garantisce il pagamento, il coobbligato riveste, assieme ad altri soggetti, il ruolo di (contro)parte contrattuale dell’obbligazione principale. Gli impegni assunti da un fidejussore a favore di una banca riducono le differenze tra le due figure debitorie; in sostanza, al coobbligato non è applicabile la disciplina posta dall’art. 1957 c.c. (Scadenza dell’obbligazione principale) a tutela del (solo) fidejussore. 
[3] Art. 1292 c.c.(Nozione della solidarietà).
[4] In base all’art. 1294 c.c. (Solidarietà tra condebitori), in ipotesi di pluralità di debitori la solidarietà costituisce la regola, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente.
[5] Ciò comporta che il condebitore, che ha adempiuto, ha azione di regresso verso gli altri per ottenere il rimborso della parte, o quota, dovuta da ciascuno (in base all’art. 1298 c.c., la parte di ciascun debitore si presume uguale, se non risulta diversamente).

La ratio del regresso è la redistribuzione, tra i condebitori, dell’onere dell’adempimento della prestazione; ne consegue che chi ha pagato potrà richiedere solo la parte eccedente la sua quota, salvo che l’obbligazione solidale sia stata contratta nell’esclusivo interesse di uno solo dei condebitori (c.d. obbligazione ad interesse unisoggettivo), come nella fidejussione, nel qual caso la ripetizione nei confronti del debitore principale, ad opera del fidejussore, riguarderà l’intera prestazione eseguita (art. 1950 c.c.). 

Il regresso tra fidejussori opera esclusivamente qualora gli stessi siano confidejussori. L’istituto della confidejussione è regolato dall’art. 1946 c.c. (Fidejussione prestata da più persone: “Se più persone hanno prestato fidejussione per un medesimo debitore a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione”) ed è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte, anche non contestualmente, dai singoli fidejussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore; resta salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in forza del diritto di regresso, che, a norma dell’art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l’intero (Cassazione, sent. n. 3628/2016). In sostanza, non si sarà in presenza di plurime, autonome fidejussioni, bensì di un’unica obbligazione di garanzia, anche in assenza di menzione, da parte dei singoli atti di garanzia, del collegamento tra gli stessi (Cassazione, ord. n. 8697/2023), e tra i confidejussori si instaura un vincolo di solidarietà, con il regresso regolato dal medesimo art. 1954 c.c., analogamente a quello tra condebitori in solido di cui all’art. 1299 c.c..

In assenza dei ridetti presupposti (quindi, in presenza di distinte fidejussioni rilasciate da soggetti diversi in tempi successivi, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza e in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fidejussori, oppure con espressa convenzione con il creditore volta a differenziare la propria obbligazione da quella degli altri garanti), le fidejussioni devono qualificarsi come plurime; non troverà quindi applicazione l’art. 1954 c.c. e il soggetto obbligato che ha adempiuto potrà solo essere surrogato nei diritti che il creditore vantava nei confronti degli altri debitori. 

L’azione di regresso, sempre ai sensi dell’art. 1299 c.c., spetta anche al condebitore che abbia pagato solo una parte del debito solidale, purchè la somma versata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza (in base all’ordinanza della Cassazione, n. 3404/2018, tale previsione si applica anche nell’ipotesi di confidejussione,).
[6] In questa ipotesi, il solvente potrà poi ripetere dagli altri condebitori la quota di ciascuno; qualora qualcuno di questi ultimi sia insolvente, la sua quota si ripartirà tra gli altri condebitori, compreso il solvente (art. 1299 c.c., comma 2).
[7] Cfr. l’art. 1311 c.c.. 
[8] Il condebitore solvente nulla potrà ripetere nei confronti degli altri condebitori, ad eccezione del regresso che il solvente (co)fidejussore può sempre esercitare a carico del debitore principale (il soggetto garantito).  
[9] Cfr. l’art. 1299 c.c. e l’art. 1313 c.c. (Insolvenza di un condebitore in casi di rinunzia alla solidarietà).
[10] Costituiscono ulteriori modalità di definizione bonaria:
la remissione: è regolata dall’art. 1236 c.c. (Dichiarazione di remissione di debito) e seguenti; l’articolo non definisce la remissione, ma descrive il modo in cui opera: “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”. La remissione è la rinunzia volontaria al proprio diritto operata dal creditore, volontà che può manifestarsi esplicitamente, o implicitamente, ai sensi dell’art. 1237 c.c. (Restituzione volontaria del titolo), o, ancora, che può desumersi da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, risultanti da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (Cassazione, sentenza n. 11749/2006).

Questa manifestazione unilaterale della volontà del creditore si perfeziona, cioè produce i suoi effetti irrevocabili, quando giunge a conoscenza del debitore (art. 1333 c.c., comma 1); dunque il negozio giuridico, per quanto unilaterale, è recettizio e sottoposto alla condizione della mancata dichiarazione del debitore di non volerne profittare: in tale ipotesi, la remissione è inefficace ex tunc, ma si ritiene che le garanzie che assistevano il credito siano definitivamente rinunziate.

Si ritiene che la remissione possa anche essere parziale (avente cioè ad oggetto solo una frazione del debito) e/o condizionata; dunque, mentre la dichiarazione unilaterale di remissione si presume accettata solo se il debitore non dichiari di ricusarla entro un tempo congruo, l’accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito contro il pagamento di una quota di esso da parte del debitore, si perfeziona con il consenso manifestato dalle parti.

In sostanza, vi è remissione nelle situazioni in cui non sussiste alcuna lite da dirimere o prevenire (ad es., un credito avente natura giudiziale, con il relativo titolo passato in giudicato), ove le reciproche concessioni sono assenti, poiché, a fronte del sacrificio del creditore, il debitore consegue solo un vantaggio.

La remissione del debito comporta l’estinzione delle garanzie, ma la sola rinunzia alla garanzia non fa presumere la remissione del debito (art. 1238 c.c.: trattasi di presunzione relativa). Con riferimento alle fidejussioni, l’art. 1239 c.c. (Fidejussori), replica al comma 1 la regola sopra esposta, per cui la remissione accordata al debitore principale libera i fidejussori, mentre il comma 2 precisa che la liberazione accordata ad un fidejussore non libera gli altri che per la sua parte (tuttavia gli altri fidejussori, se hanno consentito la liberazione, restano obbligati per l’intero); 

il pactum de non petendo: consiste nell’impegno del creditore a non esigere dal debitore quanto dovuto, per un tempo determinato oppure indeterminato, o subordinatamente a precise circostanze, e rappresenta una mera rinunzia all’azione da parte del creditore, restando impregiudicato, ancorchè latente, il diritto del medesimo. 

Nell’ambito delle obbligazioni solidali, il pactum con un debitore permette di pretendere l’adempimento della prestazione da parte degli altri condebitori, che a loro volta potranno agire in regresso anche nei confronti del beneficiario del patto (la cui efficacia non si estende agli altri condebitori, né nei rapporti interni tra gli stessi, ne’ nei rapporti esterni con il creditore).  
[11] In base all’ordinanza di Cassazione n. 25600/2022, è sufficiente che le tesi delle parti concretizzino un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite e non esteriorizzato in una rigorosa formulazione. 
[12] Che vanno intese in correlazione alle reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna parte (Cassazione, ordinanza n. 16154/2021)
[13] Cassazione. S.U., sentenza n. 30174/2011. 
[14] Precisa, comunque, Cass. 11.7.2013, n. 17198  che il diritto di profittare della transazione “deve con­siderarsi tacitamente rinunciato laddove l’interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto all’intenzione di transigere, né potendosi con­dizionare il destino del processo alla volontà unilate­rale di una parte, investita del potere di farlo cessare o di vanificarne gli effetti secundum eventum litis, in violazione del principio di parità dei contendenti. Il diritto potestativo del debitore di profittare della transazione stipulata da un cofidejussore senza termini di decadenza e senza patire le preclusioni processuali trova un limite nell’assunzione di una incompatibile condotta processuale”. 

Inoltre, il debitore che intende profittare della transazione stipulata da altro condebitore deve accettare tutti i termini dell’accordo al quale era estraneo, sia quelli vantaggiosi che quelli svantaggiosi, nei confronti del creditore: “la dichiarazione dei coobbligati in solido di voler profittare della tran­sazione relativa all’intera obbligazione stipulata con il creditore da altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comporta, in linea di principio, che tutti gli effetti di quella transazione si estendano agli obbligati soli­dali che hanno dichiarato di volerne profittare, ivi in­clusi, quindi, quelli relativi al riconoscimento dell’esi­stenza della stessa obbligazione ed alla rinuncia alle relative contestazioni e ad eventuali giudizi pendenti; essa è quindi incompatibile con la prosecuzione di tali giudizi” (Cass. 1.12.2021, ord. n. 37848)
[15] Cassazione. S.U., sentenza n.  30174/2011 (di cui alla nota 13). Inoltre, in base all’art. 1311 c.c. (Rinunzia alla solidarietà), “il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunziata una sentenza di condanna”. 
[16] Cassazione, sentenza n. 947/2012.
[17] Cassazione, sentenza 16050/2009: “…in caso di transazione fra uno dei coobbligati …l’art. 1304, primo comma, c.c., si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato allo sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile”.
[18] La sentenza è la medesima della nota precedente.
[19] L’utilizzo di un simile parametro può provocare differenti interpretazioni: la Cassazione (sentenza n. 868/2008) ha cassato una sentenza di Corte di Appello che, a fronte di espressa rinunzia, da parte del creditore, ad ogni pretesa solo nei confronti di un condebitore, senza alcun riferimento alla quota, aveva valutato la transazione come se avesse ad oggetto l’intero debito. La Cassazione, al contrario, ha ritenuto che la dichiarazione del creditore abbia implicato lo scioglimento del vincolo solidale, per cui la transazione va intesa come limitata alla sola quota del debitore, con l’effetto che gli altri condebitori permangono obbligati.
[20] Tuttavia, come si vedrà di seguito, il condebitore transigente potrebbe avere interesse ad ottenere una liberazione transattiva anche per un importo superiore alla sua quota ideale di debito, qualora ritenga probabile l’insolvenza degli altri condebitori, della quale sarebbe chiamato a rispondere (cfr. la nota 9).
[21] La Cassazione (con la citata ordinanza n. 8697/2023) ha derubricato questo comma a clausola di stile, destinata cioè a disciplinare in generale i rapporti tra fidejussioni distinte, senza che ciò precluda la possibilità di interpretare diversamente le varie fidejussioni in esame (potendole considerare, dunque, quali confidejussioni). 
[22] Questo comma è oggetto di approvazione specifica, ai sensi dell’art. 1341 c.c., c. 2.
[23] Qualora non vi sia solidarietà tra i fidejussori (in ipotesi di fidejussioni plurime, di cui alla precedente nota 5), l’art. 1304, comma 1, c.c. non risulta applicabile (Cassazione, sentenza 16561/2010).  
[24] La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (Codice del Consumo, art. 1, comma 1, sub c).
[25] La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Codice del Consumo, art. 1, comma 1, sub a). 
[26] Sono vessatorie o abusive le disposizioni del contratto che, a norma del Codice del consumo, art. 33, comma 1, determinano uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi tra professionista (nel caso di specie, la banca) e consumatore, a svantaggio di quest’ultimo; sul punto siamo intervenuti con le Flash News 13, 13 bis e 13 ter.
[27] Se la transazione avvenisse per un importo pari al credito complessivo, l’obbligazione risulterebbe estinta, e ne conseguirebbe la liberazione di tutti gli altri condebitori.
[28] Nei rapporti interni tra i condebitori, ciascuno di loro risponderà verso il solvente, in via di regresso, per la sua quota, calcolata sull’importo versato a transazione, anziché sul debito originariamente vantato.
[29] Nei rapporti interni tra i debitori, il regresso del solvente verso i condebitori opererà per le rispettive quote della somma transattivamente versata.
[30] Il debitore solvente non ha alcun regresso nei confronti dei condebitori.
[31] Cassazione, S.U., sentenza n. 30174/2011, ripresa dall’ordinanza della medesima Corte n. 25980/2021; il fine è evitare un indebito arricchimento del creditore, che graverebbe specularmente sui condebitori non transigenti. Sul punto, la S.C. si è nuovamente espressa, in senso conforme, con ordinanza n. 5185 del 27/02/2025.
[32] Nell’ipotesi descritta, qualora uno dei condebitori estranei sia insolvente, detta insolvenza si rifletterà (nei rapporti interni tra i debitori), pro-quota, anche sul debitore solvente transigente (ciò ai sensi dell’art. 1313 c.c.; se la quota del condebitore insolvente si ripartisse solo tra i condebitori solventi, estranei all’accordo, al quale non hanno partecipato, costoro ne subirebbero gli effetti sfavorevoli). Per evitare tale conseguenza negativa al debitore transigente, il creditore deve rinunciare alla parte di debito del condebitore, insolvente, estraneo alla transazione, limitandosi di fatto a pretendere dagli altri condebitori non transigenti solo la loro quota ideale di debito residuo. Ciò, a maggior ragione, qualora nel testo dell’accordo vi siano formule che portino ad escludere qualsiasi ulteriori responsabilità del debitore che transige.
[33] Valutando, in tale evenienza, l’opportunità che l’importo negoziato sia superiore alla quota medesima e comunque ribandendo sempre, in sede di accordo, la parzialità della transazione.