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Decreto ingiuntivo-Requisito per l’opponibilità al fallimento.

Il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato ed è inopponibile alla procedura fallimentare, ne’ può più acquisire tale efficacia con un decreto di esecutorietà per mancata opposizione successivo al fallimento, dovendo, come ogni credito, essere accertato nel concorso dei creditori.